Recentemente sono stati introdotti importanti aggiornamenti sulla targa di prova (autorizzazione alla circolazione di prova) con il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito nella Legge 18 luglio 2025, n. 105. Le modifiche puntano a rendere più chiare le regole, rafforzare i controlli e prevenire abusi nell’uso dei veicoli a prova.
La targa di prova resta uno strumento indispensabile per officine, concessionarie e carrozzerie, consentendo test tecnici, prove costruttive, dimostrazioni e spostamenti di veicoli, sia non immatricolati sia già registrati. Comprendere e applicare correttamente le nuove disposizioni è essenziale per garantire conformità normativa.
Numero massimo di targhe di prova
Il rilascio delle targhe di prova sarà proporzionato alla reale capacità operativa dell’azienda. In pratica:
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Il numero di targhe non può superare quello dei dipendenti e degli addetti stabili dell’impresa.
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L’obiettivo è assicurare un uso proporzionato e corretto delle autorizzazioni.
Trasporto passeggeri con targa di prova
Le regole aggiornate stabiliscono:
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Oltre al conducente, a bordo è consentito un solo passeggero.
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Il passeggero deve essere titolare dell’autorizzazione, dipendente o collaboratore qualificato (es. contratto di agenzia o dipendente di società collegata).
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Per passeggeri diversi dal titolare è necessaria una delega nominativa firmata dal rappresentante dell’impresa, con eventuale dichiarazione del rapporto di collaborazione qualificato.
Validità e rinnovo della targa di prova
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L’autorizzazione è personale e non cedibile.
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La validità è limitata al territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità .
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Il rinnovo deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza; trascorsi dieci giorni senza restituzione, l’UMC segnalerà la situazione alle Forze dell’Ordine per il ritiro della targa e dell’autorizzazione.
Uso legittimo del veicolo con targa di prova
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La targa può essere utilizzata su veicoli non immatricolati e già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione.
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Il titolare deve mantenere assicurazione valida sul veicolo.
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La targa deve essere sempre ben visibile posteriormente, senza oscurare la targa di immatricolazione se presente.
Casi di non utilizzo della targa di prova
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L’autorizzazione non è valida per veicoli immatricolati all’estero, salvo specifici accordi di reciprocità .
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Eccezioni limitate riguardano veicoli radiati per esportazione, solo per brevi tragitti all’interno del comune, con lettera di vettura (CMR) a bordo.
Sanzioni per uso improprio
L’uso scorretto della targa di prova comporta sanzioni amministrative secondo Art. 98 del Codice della Strada, oltre ad altre eventuali:
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Art. 100 cds: targa non esposta correttamente
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Art. 193 cds: veicolo immatricolato senza assicurazione
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Art. 93 cds: veicolo privo di immatricolazione
È obbligatorio avere sempre a bordo autorizzazione e certificato assicurativo.
Conclusione: importanza della conformitÃ
Le nuove regole chiariscono aspetti che in passato generavano incertezze. È fondamentale rivedere le procedure interne e formare il personale sull’uso corretto e responsabile della targa di prova, garantendo sicurezza e piena conformità normativa.

