Stop al TPO nei cosmetici: guida pratica per i centri estetici

Con il Regolamento (UE) 2025/877, entrato in vigore il 1° settembre, l’Unione Europea ha introdotto nuove regole stringenti: è vietato produrre, commercializzare o utilizzare cosmetici contenenti una serie di sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

Tra le oltre 20 sostanze messe al bando figura anche il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ampiamente utilizzato nei gel UV per la ricostruzione e la cura delle unghie.

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare per chiarire gli aspetti legati all’uso professionale di cosmetici contenenti TPO nei centri estetici, ribadendo che dal 1° settembre non è più consentito né il loro impiego né la loro vendita.

Queste disposizioni rappresentano un passo importante per la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori, ma comportano anche una serie di adempimenti immediati per le imprese del settore.

Cosa cambia per i centri estetici

  •  Non si possono più utilizzare o cedere ai clienti prodotti contenenti TPO, anche se acquistati prima dell’entrata in vigore del divieto.

  •  Nessun periodo di tolleranza per smaltire le scorte: i cosmetici non conformi sono da considerarsi inutilizzabili.

  • ASL e NAS sono incaricati di verificare il rispetto delle nuove regole: in caso di infrazioni, sono previste sanzioni.

  • La normativa non prevede rimborsi o sostituzioni automatiche da parte dei fornitori.

Come adeguarsi: le indicazioni di CNA Benessere e Sanità

1. Controllo dei prodotti in uso

  • Esaminare attentamente l’INCI di ogni cosmetico, in particolare i gel UV.

  • Interrompere subito l’utilizzo di prodotti contenenti TPO.

  • In caso di dubbi, chiedere ai fornitori una dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 2025/877.

2. Verifica dei rapporti contrattuali

  • Rivedere le clausole dei contratti commerciali per capire obblighi e diritti delle parti.

  • Prestare attenzione a condizioni su resi, sostituzioni e gestione delle scorte non conformi.

  • In caso di acquisti recenti di grandi quantità, valutare la possibilità di ottenere agevolazioni (reso, sconto, sostituzione).

3. Gestione delle scorte e smaltimento

  • Separare i prodotti non conformi da quelli regolari.

  • Concordare con i fornitori modalità di reso o smaltimento.

  • Se lo smaltimento avviene in autonomia, rispettare le norme ambientali vigenti e conservare la documentazione contabile.

Smaltimento rifiuti cosmetici:

  • Smalti sigillati → rifiuti speciali pericolosi.

  • Smalti aperti → smaltimento secondo i codici già in uso per imballaggi contaminati.

4. Nuovi acquisti

  • Verificare l’INCI prima di ogni acquisto.

  • Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al nuovo Regolamento.

Contributo delle imprese: un passaggio fondamentale

Il Regolamento introduce obblighi immediati che impattano direttamente sull’attività dei centri estetici. Per poter rappresentare al meglio le difficoltà del settore e intraprendere un’azione sindacale efficace, CNA Cremona ha bisogno della collaborazione delle imprese associate.

Chiediamo quindi di fornirci alcune informazioni utili:

  • Stima del danno economico, ovvero il valore dei prodotti non più utilizzabili né recuperabili.

  • Eventuali accordi o risposte ricevute dai fornitori (resi, sostituzioni, sconti).

  • Modalità di smaltimento previste o già avviate per i cosmetici non conformi.

Questi dati ci permetteranno di rappresentare in modo concreto l’impatto della norma, segnalare i disagi alle istituzioni competenti e tutelare al meglio le imprese del territorio. CNA Cremona è sempre a disposizione per chiarimenti o supporto nella gestione delle nuove disposizioni, i centri estetici possono rivolgersi a simona.galasi@cnacremona.it o chiamare lo 0372442211

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