Con il Regolamento (UE) 2025/877, entrato in vigore il 1° settembre, l’Unione Europea ha introdotto nuove regole stringenti: è vietato produrre, commercializzare o utilizzare cosmetici contenenti una serie di sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
Tra le oltre 20 sostanze messe al bando figura anche il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ampiamente utilizzato nei gel UV per la ricostruzione e la cura delle unghie.
Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare per chiarire gli aspetti legati all’uso professionale di cosmetici contenenti TPO nei centri estetici, ribadendo che dal 1° settembre non è più consentito né il loro impiego né la loro vendita.
Queste disposizioni rappresentano un passo importante per la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori, ma comportano anche una serie di adempimenti immediati per le imprese del settore.
Cosa cambia per i centri estetici
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Non si possono più utilizzare o cedere ai clienti prodotti contenenti TPO, anche se acquistati prima dell’entrata in vigore del divieto.
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Nessun periodo di tolleranza per smaltire le scorte: i cosmetici non conformi sono da considerarsi inutilizzabili.
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ASL e NAS sono incaricati di verificare il rispetto delle nuove regole: in caso di infrazioni, sono previste sanzioni.
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La normativa non prevede rimborsi o sostituzioni automatiche da parte dei fornitori.
Come adeguarsi: le indicazioni di CNA Benessere e Sanità
1. Controllo dei prodotti in uso
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Esaminare attentamente l’INCI di ogni cosmetico, in particolare i gel UV.
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Interrompere subito l’utilizzo di prodotti contenenti TPO.
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In caso di dubbi, chiedere ai fornitori una dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 2025/877.
2. Verifica dei rapporti contrattuali
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Rivedere le clausole dei contratti commerciali per capire obblighi e diritti delle parti.
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Prestare attenzione a condizioni su resi, sostituzioni e gestione delle scorte non conformi.
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In caso di acquisti recenti di grandi quantità, valutare la possibilità di ottenere agevolazioni (reso, sconto, sostituzione).
3. Gestione delle scorte e smaltimento
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Separare i prodotti non conformi da quelli regolari.
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Concordare con i fornitori modalità di reso o smaltimento.
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Se lo smaltimento avviene in autonomia, rispettare le norme ambientali vigenti e conservare la documentazione contabile.
Smaltimento rifiuti cosmetici:
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Smalti sigillati → rifiuti speciali pericolosi.
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Smalti aperti → smaltimento secondo i codici già in uso per imballaggi contaminati.
4. Nuovi acquisti
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Verificare l’INCI prima di ogni acquisto.
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Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al nuovo Regolamento.
Contributo delle imprese: un passaggio fondamentale
Il Regolamento introduce obblighi immediati che impattano direttamente sull’attività dei centri estetici. Per poter rappresentare al meglio le difficoltà del settore e intraprendere un’azione sindacale efficace, CNA Cremona ha bisogno della collaborazione delle imprese associate.
Chiediamo quindi di fornirci alcune informazioni utili:
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Stima del danno economico, ovvero il valore dei prodotti non più utilizzabili né recuperabili.
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Eventuali accordi o risposte ricevute dai fornitori (resi, sostituzioni, sconti).
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Modalità di smaltimento previste o già avviate per i cosmetici non conformi.
Questi dati ci permetteranno di rappresentare in modo concreto l’impatto della norma, segnalare i disagi alle istituzioni competenti e tutelare al meglio le imprese del territorio. CNA Cremona è sempre a disposizione per chiarimenti o supporto nella gestione delle nuove disposizioni, i centri estetici possono rivolgersi a simona.galasi@cnacremona.it o chiamare lo 0372442211

