Registro Unico degli Ispettori (RUI): il Ministero posticipa il termine per l’iscrizione

È stato istituito il nuovo Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI)una piattaforma telematica centrale per tutti gli ispettori di revisione veicoli, che risulta già operativa sul Portale dell’Automobilista.

L’iscrizione al RUI è obbligatoria per esercitare la funzione di ispettore autorizzato.

Su richiesta di CNA, la Motorizzazione Civile ha posticipato al 1° dicembre 2025 il termine di iscrizione, consentendo agli ispettori di completare la formazione e alle imprese di operare regolarmente. Una volta presentata la domanda, gli Enti competenti hanno 30 giorni per completare l’istruttoria; in caso di mancata conclusione entro tale termine, l’istanza si intende automaticamente accolta.

A partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con stato “Attivo” sulla piattaforma potranno svolgere la funzione di ispettore.

Chi deve iscriversi e tempistiche

Sono tenuti all’iscrizione:
•    gli ispettori ope legis (già abilitati alla data  del 31 agosto 2018 e quindi riconosciuti ai sensi del DM 214/2017);
•    gli ispettori autorizzati per il modulo B (veicoli leggeri);
•    gli ispettori autorizzati anche per il modulo C (veicoli pesanti).

Evoluzione della piattaforma

Una piattaforma telematica RUI era già operativa dal 21 novembre 2022. Con l’emanazione del decreto 198/2025, è stata istituita una nuova piattaforma informatica. Tutti i dati già presenti nella precedente piattaforma (in funzione dal 21 novembre 2022) sono confluiti automaticamente nella nuova, ma gli ispettori già registrati al vecchio Registro dovranno comunque accedere per l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.

Il RUI raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su veicoli leggeri e veicoli pesanti e consente:

  • L’iscrizione di nuovi ispettori
  • L’aggiornamento dei dati degli ispettori già iscritti
  • L’integrazione delle abilitazioni (es. aggiunta del Modulo C per veicoli pesanti)
  • Il monitoraggio dei requisiti degli ispettori
  • La registrazione dei provvedimenti sanzionatori

Modalità di iscrizione e aggiornamento

L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, a questo link 

Per la prima iscrizione, si utilizza il Portale dell’Automobilista; per gli aggiornamenti o consultazione di esiti sanzionatori, si utilizza il Portale del Trasporto.

L’accesso avviene tramite SPID o CIE.

È necessario inserire l’e-mail ordinaria e anche la PEC, tramite cui l’utente riceverà tutte le comunicazioni.

L’istanza andrà firmata con firma digitale.

Documenti richiesti

  • Firma digitale (Aruba o Infocert, certificatori digitali accreditati). L’ispettore deve aggiornarla nel RUI in caso di scadenza.
  • Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali in formato PDF firmato digitalmente (vedi fac simile)
  • Solo per modulo C (mezzi pesanti):
    – Polizza assicurativa > 500.000 €: deve attestare la copertura contro i rischi professionali, i rischi per danni a persone o cose, e per infortuni sul lavoro durante le prove di revisione dei veicoli pesanti. La piattaforma permette di allegare più documenti per coprire tutti i punti.
    – Dichiarazione conflitti di interesse: gli ispettori di mezzi pesanti devono dichiarare i potenziali conflitti di interesse che li riguardano, derivanti da lavoro subordinato (come RT o ispettore RT in centri veicoli leggeri/pesanti) o relazioni con l’impresa di revisione veicoli pesanti (socio, titolare, ecc.).
  • Solo per gli ope legis non in attività: documentazione rilasciata dalla Provincia competente che attesti il superamento dell’esame di abilitazione o l’autorizzazione ad espletare l’attività (precedente al 31/08/2018)

Documenti relativi alla formazione/abilitazione

  • Certificato di formazione professionale modulo B (esclusi gli ope legis);
  • Certificato di formazione professionale modulo C (solo per i mezzi pesanti)
  •  Attestato di aggiornamento triennale con profitto;
  • Fascicolo ispettore in un unico PDF contenente:

– Titolo di studio

– Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata

– Attestati di frequenza con profitto dei moduli A, B (esclusi gli ope legis), e C

– Attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento.

Imposta di bollo

Per l’ispettore ope legis non in attività è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di €16,00 per la domanda di iscrizione al RUI da effettuare sul portale dell’automobilista/servizi on-line/pagamenti PagoPA, codice tariffa N019.

Esito istanza
Il sistema effettua verifiche sull’istanza: in caso di esito negativo (“Verificata con Errore”), viene visualizzato un messaggio con le correzioni da apportare, e l’utente può modificare i documenti errati; in caso di esito positivo (“Verificata”), l’utente può accedere al riepilogo delle informazioni inserite.

Scadenze e accoglimento automatico (silenzio assenso)

Un aspetto cruciale introdotto dal decreto è il silenzio assenso per l’accoglimento delle istanze:
– Per le istanze di iscrizione iniziale, il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni. Se entro tale periodo gli enti non concludono l’istruttoria, l’istanza si intende automaticamente accolta.
– Per le istanze di aggiornamento dell’iscrizione per integrazione a Modulo C (Art. 10), il termine è di 30 giorni.
– Per le istanze di aggiornamento dei dati registrati nel RUI (Art. 12), il termine è di 30 giorni.
Le richieste di integrazioni documentali, se motivate, sospendono i termini del procedimento. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende respinta.

SCARICA IL MANUALE PER L’ISCRIZIONE AL RUI

SCARICA LE FAQ

SCARICA IL DECRETO 198/2025

Torna in alto