È stato istituito il nuovo Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI), una piattaforma telematica centrale per tutti gli ispettori di revisione veicoli, che risulta già operativa sul Portale dell’Automobilista.
L’iscrizione al RUI è obbligatoria per esercitare la funzione di ispettore autorizzato.
Su richiesta di CNA, la Motorizzazione Civile ha posticipato al 1° dicembre 2025 il termine di iscrizione, consentendo agli ispettori di completare la formazione e alle imprese di operare regolarmente. Una volta presentata la domanda, gli Enti competenti hanno 30 giorni per completare l’istruttoria; in caso di mancata conclusione entro tale termine, l’istanza si intende automaticamente accolta.
A partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con stato “Attivo” sulla piattaforma potranno svolgere la funzione di ispettore.
Chi deve iscriversi e tempistiche
Sono tenuti all’iscrizione:
• gli ispettori ope legis (già abilitati alla data del 31 agosto 2018 e quindi riconosciuti ai sensi del DM 214/2017);
• gli ispettori autorizzati per il modulo B (veicoli leggeri);
• gli ispettori autorizzati anche per il modulo C (veicoli pesanti).
Evoluzione della piattaforma
Una piattaforma telematica RUI era già operativa dal 21 novembre 2022. Con l’emanazione del decreto 198/2025, è stata istituita una nuova piattaforma informatica. Tutti i dati già presenti nella precedente piattaforma (in funzione dal 21 novembre 2022) sono confluiti automaticamente nella nuova, ma gli ispettori già registrati al vecchio Registro dovranno comunque accedere per l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.
Il RUI raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su veicoli leggeri e veicoli pesanti e consente:
- L’iscrizione di nuovi ispettori
- L’aggiornamento dei dati degli ispettori già iscritti
- L’integrazione delle abilitazioni (es. aggiunta del Modulo C per veicoli pesanti)
- Il monitoraggio dei requisiti degli ispettori
- La registrazione dei provvedimenti sanzionatori
Modalità di iscrizione e aggiornamento
L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, a questo link
Per la prima iscrizione, si utilizza il Portale dell’Automobilista; per gli aggiornamenti o consultazione di esiti sanzionatori, si utilizza il Portale del Trasporto.
L’accesso avviene tramite SPID o CIE.
È necessario inserire l’e-mail ordinaria e anche la PEC, tramite cui l’utente riceverà tutte le comunicazioni.
L’istanza andrà firmata con firma digitale.
Documenti richiesti
- Firma digitale (Aruba o Infocert, certificatori digitali accreditati). L’ispettore deve aggiornarla nel RUI in caso di scadenza.
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali in formato PDF firmato digitalmente (vedi fac simile)
- Solo per modulo C (mezzi pesanti):
– Polizza assicurativa > 500.000 €: deve attestare la copertura contro i rischi professionali, i rischi per danni a persone o cose, e per infortuni sul lavoro durante le prove di revisione dei veicoli pesanti. La piattaforma permette di allegare più documenti per coprire tutti i punti.
– Dichiarazione conflitti di interesse: gli ispettori di mezzi pesanti devono dichiarare i potenziali conflitti di interesse che li riguardano, derivanti da lavoro subordinato (come RT o ispettore RT in centri veicoli leggeri/pesanti) o relazioni con l’impresa di revisione veicoli pesanti (socio, titolare, ecc.). - Solo per gli ope legis non in attività: documentazione rilasciata dalla Provincia competente che attesti il superamento dell’esame di abilitazione o l’autorizzazione ad espletare l’attività (precedente al 31/08/2018)
Documenti relativi alla formazione/abilitazione
- Certificato di formazione professionale modulo B (esclusi gli ope legis);
- Certificato di formazione professionale modulo C (solo per i mezzi pesanti)
- Attestato di aggiornamento triennale con profitto;
- Fascicolo ispettore in un unico PDF contenente:
– Titolo di studio
– Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata
– Attestati di frequenza con profitto dei moduli A, B (esclusi gli ope legis), e C
– Attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento.
Imposta di bollo
Per l’ispettore ope legis non in attività è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di €16,00 per la domanda di iscrizione al RUI da effettuare sul portale dell’automobilista/servizi on-line/pagamenti PagoPA, codice tariffa N019.
Esito istanza
Il sistema effettua verifiche sull’istanza: in caso di esito negativo (“Verificata con Errore”), viene visualizzato un messaggio con le correzioni da apportare, e l’utente può modificare i documenti errati; in caso di esito positivo (“Verificata”), l’utente può accedere al riepilogo delle informazioni inserite.
Scadenze e accoglimento automatico (silenzio assenso)
Un aspetto cruciale introdotto dal decreto è il silenzio assenso per l’accoglimento delle istanze:
– Per le istanze di iscrizione iniziale, il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni. Se entro tale periodo gli enti non concludono l’istruttoria, l’istanza si intende automaticamente accolta.
– Per le istanze di aggiornamento dell’iscrizione per integrazione a Modulo C (Art. 10), il termine è di 30 giorni.
– Per le istanze di aggiornamento dei dati registrati nel RUI (Art. 12), il termine è di 30 giorni.
Le richieste di integrazioni documentali, se motivate, sospendono i termini del procedimento. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende respinta.

