Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

Dal 1° gennaio 2023 inizia l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. L’etichettatura si è da tempo diffusa come strumento di “trasparenza” tra l’azienda e il consumatore per quanto concerne l’informazione sul prodotto. In questo contesto si inserisce l’etichettatura ambientale degli imballaggi che prevede l’identificazione, in apposita etichetta, dei materiali di cui è costituito l’imballaggio e l’indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi destinati al consumatore finale.

Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?

L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.
L’etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano. In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

Dove e come si deve mettere l’etichettatura ambientale?

L’etichettatura ambientale va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente. Quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari. Non vi sono indicazioni specifiche o cogenti in merito alle modalità di etichettatura: ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti.

Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?

Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:

  • il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • l’identificazione del materiale usato;
  • la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione se differenziata o indifferenziata

Quali sono le sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale?

L’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 co.5 del D.Lgs.152/06.

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