Covid19: le misure in vigore dal 1° gennaio

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Con il 1° gennaio 2023 si chiudono numerosi obblighi legati al contrasto della pandemia da COVID-19:

Scadute le linee guida e Protocolli per specifici settori

(Linee guida per le attività economiche e sociali, per i cantieri e per i concorsi pubblici).

Ambienti di lavoro

Non sono stati rinnovati i protocolli condivisi Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro può volontariamente decidere di continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure di precauzione anticontagio che sono ormai entrate nelle abitudini di tutti (es. pulizia e disinfezione delle attrezzature/superfici di frequente contatto, disinfezione delle mani, areazione dei locali, uso di mascherine chirurgiche/Ffp2 nelle situazioni di contiguità e di sovraffollamento, ecc.) per lavoratori e o i clienti.
Per le attività in cui il Covid19 è rischio specifico (attività dell’allegato XLIV del D. Lgs. 81/2008, quali ad es. servizi sanitari, laboratori, ecc.), figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel relativo DVR e vanno messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione indicate negli articoli del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento

  • Casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico / molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria / farmacia l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;
  • Soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di test negativo;
  • Operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;
  • Cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.

Al termine dell’isolamento è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.

I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza 31/10/2022. Fino a tale data rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

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