Etichettatura ambientale degli imballaggi

etichettatura imballaggi

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato introdotto dall’art. 219, comma 5, del Dlgs. 152/2006
Con il Decreto Mille Proroghe, è stata posticipata al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della nuova regolamentazione

In cosa consiste l’etichettatura degli imballaggi?

L’obbligo consiste nell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.

L’etichetta fornisce informazioni qualitative:

  • sulla composizione degli imballaggi
  • sul corretto smaltimento da parte del consumatore.
Quali gli obblighi?

L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano.
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

L’etichettatura ambientale va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente.
Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

Non vi sono indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura: ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti.

Quali informazioni inserire in etichetta?

Le informazioni da riportare sull’etichetta sono:
– il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
– l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
– la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)

Sanzioni

L’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 co.5 del D.Lgs.152/06. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.

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